COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. BORROMEO VERGANTE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 14.4.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara BORROMEO VERGANTE –SERRAVALLESE 1922 disputata in data 10.4.2011, Campionato di II Categoria Girone B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società A.S.D. BORROMEO VERGANTE avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 14.4.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in
relazione alla gara BORROMEO VERGANTE –SERRAVALLESE 1922 disputata in data
10.4.2011, Campionato di II Categoria Girone B.
Con ricorso inviato in data 20.4.2011 la Società BORROMEO VERGANTE si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.12.2012 il
dirigente sig. TIANO Francesco e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente, previa riproduzione di dichiarazione del dirigente sanzionato sui fatti
accaduti, deduce che l’incolumità del direttore di gara non è mai stata messa in pericolo, che il
comportamento addebitabile al proprio tesserato è circoscritto nel tempo in quanto realizzatosi
unicamente nel corso dell’intervallo mentre non è ascrivibile al medesimo lo screzio avuto in
tribuna con persona in quel momento estranea e che, solo successivamente ha appreso essere un
familiare dell’arbitro.
Infine, a giustificazione della richiesta di riduzione dell’entità della sanzione, vengono segnalate la
“fattiva collaborazione della società” e “l’accertato pentimento” del sig. TIANO.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il
preciso rapporto del direttore di gara che descrive esaustivamente la condotta del TIANO che,
nell’intervallo, ha fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro insultandolo,
minacciandolo gravemente e, invitato ad uscire, prima lo spingeva, poi chiudeva la porta
determinandone lo schiacciamento della mano contro il battente. Non pago, per tutto il secondo
tempo, dalle tribune, continuava ad inveire contro il medesimo e contro i suoi familiari presenti tra il
pubblico.
La dichiarazione del sig. TIANO (non allegata né sottoscritta, ma semplicemente riportata nel
ricorso) collide col referto in almeno tre punti così sinteticamente riassunti: 1. Il dirigente è entrato
nello spogliatoio in quanto affidatario delle chiavi 2. La condotta platealmente volgare ed
intimidatoria tenuta in tribuna 3. L’inesistenza di offerta di scuse. Pertanto, alla luce della norma
sopra indicata, il dirigente sanzionato non appare credibile.
Va altresì considerato che la “fattiva collaborazione” della società è già stata ampiamente tenuta in
considerazione sia da parte dell’arbitro che, pur in presenza di dolore ed assoggettato ad atti
intimidatori, ha portato a termine la gara consentendo l’omologazione del risultato conseguito sul
campo, sia da parte del Giudice di primo grado che non ha applicato sanzioni a carico del
BORROMEO VERGANTE per l’omessa salvaguardia dell’incolumità del direttore di gara negli
spogliatoi.
Considerato quanto sopra, la sanzione inflitta merita piena conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società BORROMEO VERGANTECALCIO dichiarando la medesima tenuta al
pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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