COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 19 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società G.S.D. PARLAMENTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 5.5.2011 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara PARLAMENTO – CHIAVAZZESE disputata in data 1.5.2011, Campionato di II Categoria.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 19 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società G.S.D. PARLAMENTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 5.5.2011 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara PARLAMENTO – CHIAVAZZESE disputata in data 1.5.2011, Campionato di II Categoria. Con ricorso inviato in data 7.5.2011 la Società PARLAMENTO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore DEBERNARDI Andrea con la squalifica per otto gare e ne chiede la riduzione.. La società ricorrente non contesta minimamente che il proprio giocatore, dopo la segnatura, si sia abbassato calzoncini e mutande dandosi pacche sui glutei, ma sostiene che tale gesto è stato repentino, tanto da non essere percepito da gran parte del pubblico, istintivo, ingenuo, esibizionista e privo della benché minima volontà offensiva. In ogni caso, il G.S.D PARLAMENTO si fa portatore di scuse “a tutti”. Il ricorso va accolto.. Giova preliminarmente ricordare che la condotta descritta è meritevole di sanzione, in quanto irriguardosa nei confronti dell’avversario e del pubblico e, quindi, contraria ai doveri di lealtà e probità cui deve uniformarsi il comportamento di tutti i tesserati (Art.. 1 C.G.S).. Quanto al trattamento sanzionatorio, nel sistema della giustizia sportiva sono ravvisabili due orientamenti contrapposti. Secondo taluni, considerate le gravi conseguenze in termini di successivi disordini che un gesto così sprezzantemente e volgarmente provocatorio potrebbe fomentare, dovrebbe essere applicata una sanzione elevata. Altri, valorizzando l’aspetto bizzarro della condotta e l’assenza di connotazioni ingiuriose o violente, tendono a minimizzare la gravosità della sanzione. E’ inutile sottolineare come entrambe le tendenze descritte siano sorrette da adeguate ragioni. Nel caso di specie, considerata la rarità, in questo ambito regionale, di episodi analoghi, si ritiene equo operare un consistente ridimensionamento della sanzione inflitta, la cui durata viene ridotta a tre gare, fermo restando che, qualora manifestazioni di volgare scherno del pubblico o dell’avversario avessero a ripetersi con eccessiva frequenza, si renderebbe necessaria l’adozione di sanzioni più gravose. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità della squalifica inflitta al sig. DEBERNARDI Andrea, rideterminandone la durata a tre gare. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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