COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: JAUCH CAICEDO TEODORO per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 commi 2 C.G.S, in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF , per avere falsamente affermato di non essere stato

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: JAUCH CAICEDO TEODORO per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 commi 2 C.G.S, in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF , per avere falsamente affermato di non essere stato FALETTO ENRICO (CHISOLA CALCIO) QUARANTA LUCA (CHISOLA CALCIO) LAROSA ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO) MAZZA DAVIDE (CHISOLA CALCIO) MEITRE LIBERTINI DANNY (CHISOLA CALCIO) BARZON ANDREA (CHISOLA CALCIO) COCHIS DAVIDE (CALCIO CHIERI 1955) FASALATO MATTEO (IVREA) FERRARIS DENIS (IVREA) Pag. del 29 Comunicato n. 76 tesserato per alcuna federazione estera , al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società BEVINGROSS ELEVEN senza averne titolo. Con atto del 22 marzo 2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il JAUCH CAICEDO TEODORO per le violazioni in epigrafe indicate per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità. All’udienza del 29 Aprile 2011, benché ritualmente citato, il soggetto deferito non compariva; compariva invece l’avv. M. CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per il giocatore deferito la sanzione della squalifica per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile. Risulta accertato la falsità della dichiarazione del JAUCH CAICEDO TEODORO laddove ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna altra federazione straniera: lo stesso, infatti, risulta essere stato tesserato per la FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL come da comunicazione della medesima in data 25.11.2010. P. Q. M. La Commissione Disciplinare infligge a JAUCH CAICEDO TEODORO la sanzione della squalifica per mesi sei.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it