COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ANTICO BORGORETTO FCD avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 49 del 12.05.2011 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara DON BOSCO RIVOLI – ANTICO BORGORETTO FCD disputata l’8.05.2011 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria Torino

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ANTICO BORGORETTO FCD avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 49 del 12.05.2011 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara DON BOSCO RIVOLI - ANTICO BORGORETTO FCD disputata l’8.05.2011 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria Torino Con il reclamo inviato in data 19.05.2011, la Società ANTICO BORGORETTO FCD si duole del provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto ai propri calciatori TRIVERI Giovanni, ARCURI Teo, BERTAINA Davide la sanzione della squalifica, rispettivamente per 2, 6 e 4 giornate, e sanzionato la Società stessa con la perdita della gara e l’ammenda di € 50,00. Rilevato preliminarmente che: il ricorso è privo della firma del Presidente della Società ANTICO BORGORETTO FCD; osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla ANTICO BORGORETTO FCD.
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