COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ASD OVADACALCIO avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 50 del 19.05.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria in ordine alla gara ARQUATESE – ASD OVADACALCIO disputata il 7.05.2011 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ASD OVADACALCIO avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 50 del 19.05.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria in ordine alla gara ARQUATESE – ASD OVADACALCIO disputata il 7.05.2011 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale Con il reclamo inviato in data 26.05.2011 a mezzo fax, la ASD OVADACALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto al proprio calciatore STINZIANI Antonino la sanzione della squalifica sino al 07.05.2012 . Rilevato preliminarmente che: il ricorso è privo della firma del Presidente della Società ASD OVADACALCIO; osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla ASD OVADACALCIO.
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