COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla CALCIO CHIERI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CHIERI – VOLPIANO disputata il 15/05/2011 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. N° 75 del 19/05/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta L.N.D. – S.G.S.)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla CALCIO CHIERI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CHIERI – VOLPIANO disputata il 15/05/2011 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. N° 75 del 19/05/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta L.N.D. – S.G.S.) Con rituale e tempestivo reclamo, la A.S.D. CALCIO CHIERI contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito degli accadimenti occorsi durante lo svolgimento della gara CHIERI – VOLPIANO, disputata il 15/05/11 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi Regionale, affermando categoricamente la assoluta estraneità del proprio presidente, BENEDICENTI Edoardo, agli episodi a lui attribuiti e riferiti dall’arbitro. Il direttore di gara nel suo rapporto riferisce che, nel momento di rientrare sul campo per la ripresa del gioco, veniva avvicinato da una persona, riconosciuta nel Sig. BENEDICENTI, presidente del CHIERI, il quale lo offendeva pesantemente e lo attingeva con uno sputo al volto. Per tali comportamenti il Giudice sportivo infliggeva al suddetto presidente la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/05/2012. Ma il direttore di gara, con dichiarazione inviata a mezzo fax in data 23/05/11, successivamente alla pubblicazione del C.U. riportante la sanzione inflitta al presidente del CHIERI, ritrattava ampiamente la precedente versione dei fatti, precisando che l’episodio attribuito al Sig. BENEDICENTI non era mai accaduto, scagionandolo, quindi, completamente. L’arbitro, continuando nella sua esposizione, attribuiva il proprio madornale errore allo stato confusionale conseguente allo schiaffo ricevuto da uno spettatore, episodio anche questo segnalato nel rapporto ed accaduto al termine del primo tempo. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, tenuta in debita considerazione la completa ritrattazione operata dall’arbitro e, in accoglimento del proposto reclamo, DELIBERA di revocare la sanzione dell’inibizione fino al 18/05/2012 inflitta al presidente della A.S.D. CALCIO CHIERI, Sig. BENEDICENTI Edoardo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it