COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla CALCIO CHIERI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CHIERI – VOLPIANO disputata il 15/05/2011 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. N° 75 del 19/05/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta L.N.D. – S.G.S.)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla CALCIO CHIERI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in
riferimento alla gara CHIERI – VOLPIANO disputata il 15/05/2011 nell’ambito della fase finale
del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. N° 75 del 19/05/11 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta L.N.D. – S.G.S.)
Con rituale e tempestivo reclamo, la A.S.D. CALCIO CHIERI contesta le decisioni assunte dal
Giudice Sportivo a seguito degli accadimenti occorsi durante lo svolgimento della gara CHIERI –
VOLPIANO, disputata il 15/05/11 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi
Regionale, affermando categoricamente la assoluta estraneità del proprio presidente,
BENEDICENTI Edoardo, agli episodi a lui attribuiti e riferiti dall’arbitro.
Il direttore di gara nel suo rapporto riferisce che, nel momento di rientrare sul campo per la ripresa
del gioco, veniva avvicinato da una persona, riconosciuta nel Sig. BENEDICENTI, presidente del
CHIERI, il quale lo offendeva pesantemente e lo attingeva con uno sputo al volto.
Per tali comportamenti il Giudice sportivo infliggeva al suddetto presidente la sanzione della
inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/05/2012.
Ma il direttore di gara, con dichiarazione inviata a mezzo fax in data 23/05/11, successivamente
alla pubblicazione del C.U. riportante la sanzione inflitta al presidente del CHIERI, ritrattava
ampiamente la precedente versione dei fatti, precisando che l’episodio attribuito al Sig.
BENEDICENTI non era mai accaduto, scagionandolo, quindi, completamente.
L’arbitro, continuando nella sua esposizione, attribuiva il proprio madornale errore allo stato
confusionale conseguente allo schiaffo ricevuto da uno spettatore, episodio anche questo
segnalato nel rapporto ed accaduto al termine del primo tempo.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, tenuta in debita considerazione la
completa ritrattazione operata dall’arbitro e, in accoglimento del proposto reclamo,
DELIBERA
di revocare la sanzione dell’inibizione fino al 18/05/2012 inflitta al presidente della A.S.D. CALCIO
CHIERI, Sig. BENEDICENTI Edoardo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo,
che non risulta versata dalla società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla CALCIO CHIERI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CHIERI – VOLPIANO disputata il 15/05/2011 nell’ambito della fase finale del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. N° 75 del 19/05/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta L.N.D. – S.G.S.)"