COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 70 del 5.5.2011 (rettificata in C.U. n. 73 del 12.5.2011) del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASTI – PERTUSA BIGLIERI disputata in data 30.4.2011, Campionato Regionale Giovanissimi “B”
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 1 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 70 del 5.5.2011 (rettificata in C.U. n. 73 del 12.5.2011) del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASTI - PERTUSA BIGLIERI
disputata in data 30.4.2011, Campionato Regionale Giovanissimi “B”
Con ricorso inviato in data 11.5.2011 la Società PERTUSA BIGLIERI si duole del provvedimento
(successivamente rettificato in relazione al nominativo del responsabile) con cui il Giudice Sportivo
ha sanzionato il giocatore EL KETTANI Taoufik con la squalifica fino al 30.4.2012 e ne chiede la
riduzione.
Pag. del 35 Comunicato n. 77
La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato ha commesso i fatti addebitati in preda ad
uno stato d’animo di forte delusione per la mancata conquista di un trofeo agognato per tutta la
stagione. Inoltre, lo sputo che ha attinto l’arbitro al corpo sarebbe del tutto accidentale ed infine
l’asserita aggressione nei confronti dell’arbitro avrebbe avuto contenuto meramente verbale.
Nella seduta in data 27.5.2012 avanti a questa Commissione, il Presidente della PERTUSA
BIGLIERI, sig. Mauro GRIECO, ribadiva quanto affermato, giustificando l’evento con la giovane età
e l’inesperienza del calciatore.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il referto arbitrale descrive in modo sufficientemente preciso la condotta del
giovane EL KETTANI che, dopo la notifica dell’espulsione per ingiurie nei confronti del direttore di
gara, prima tentava di aggredirlo ma veniva trattenuto dai compagni, poi lo attingeva al corpo con
uno sputo e, infine, al termine della gara rivolgeva nuovi insulti al suo indirizzo.
La sanzione comminata in primo grado, pur congrua alla gravità della condotta descritta, merita,
tuttavia, un sensibile ridimensionamento in ragione della giovane età del calciatore incolpato, nei
confronti del quale la sanzione di un anno intero appare eccessivamente penalizzante.
Alla luce di quanto sopra la durata della squalifica, viene rideterminata fino a tutto il 30.11.2011.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo,
RIDUCE
l’entità della squalifica inflitta al sig. EL KETTANI Taoufik, rideterminandone la durata fino al
30.11.2011.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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