COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 16 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S. NEIVE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara MAGLIANO ALPI – NEIVE disputata il 27/05/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria (C.U. N° 53 dell’ 1/06/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 16 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla U.S. NEIVE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla
gara MAGLIANO ALPI - NEIVE disputata il 27/05/11 nell’ambito del Campionato di Terza
Categoria (C.U. N° 53 dell’ 1/06/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo)
Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S. NEIVE contesta la squalifica per CINQUE gare inflitta dal
Giudice Sportivo al proprio giocatore PERGOLA Mauro, contenuta nel C.U. n° 53 dell’1/06/11 della
Delegazione Provinciale di Cuneo, perché, nel corso della gara MAGLIANO ALPI – NEIVE,
disputata il 27/05/11 e relativa alla fase finale del Campionato di Terza Categoria, espulso per
doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, tentava di colpire l’arbitro. Tentativo non
riuscito per il pronto intervento dei compagni di squadra che, con difficoltà, lo allontanavano dal
campo.
La società reclamante, pur stigmatizzando l’inqualificabile gesto di un proprio tesserato, lo
attribuisce però ad altro giocatore, tale GIACHINO Alessandro, anch’egli espulso per doppia
ammonizione e squalificato per una sola gara, ed autore, in realtà, della tentata aggressione
all’arbitro.
La U.S. NEIVE chiede, quindi, la inversione della entità delle squalifiche e cioè: UNA gara al
giocatore PERGOLA Mauro e CINQUE giornate a GIACHINO Alessandro.
Il Direttore di gara, nel proprio rapporto, riferisce che, al 20° del secondo tempo, procedeva alla
espulsione del giocatore N° 4 GIACHINO Alessandro per doppia ammonizione, mentre, al 29° del
secondo tempo, avendo decretato la espulsione del N° 9, PERGOLA Mauro, per doppia
ammonizione, il medesimo lo affrontava in modo violento con l’intenzione di dargli un pugno, ma
veniva fermato dai suoi compagni che lo allontanavano con difficoltà.
Nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dar credito alla circostanziata descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
La Commissione disciplinare distrettuale,
dopo avere, comunque, provveduto ad interpellare telefonicamente l’arbitro, il quale ha
confermato, senza ombra di dubbio e senza alcuna incertezza, la propria versione dei fatti,
ribadendo che l’autore della tentata aggressione è stato il giocatore N° 9 PERGOLA Mauro,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla U.S. NEIVE, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per UNA gara inflitta al giocatore GIACHINO Alessandro e quella per CINQUE gare
inflitta al giocatore PERGOLA Mauro.
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