COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 16 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S. NEIVE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara MAGLIANO ALPI – NEIVE disputata il 27/05/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria (C.U. N° 53 dell’ 1/06/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 16 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S. NEIVE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara MAGLIANO ALPI - NEIVE disputata il 27/05/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria (C.U. N° 53 dell’ 1/06/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo) Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S. NEIVE contesta la squalifica per CINQUE gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore PERGOLA Mauro, contenuta nel C.U. n° 53 dell’1/06/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo, perché, nel corso della gara MAGLIANO ALPI – NEIVE, disputata il 27/05/11 e relativa alla fase finale del Campionato di Terza Categoria, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, tentava di colpire l’arbitro. Tentativo non riuscito per il pronto intervento dei compagni di squadra che, con difficoltà, lo allontanavano dal campo. La società reclamante, pur stigmatizzando l’inqualificabile gesto di un proprio tesserato, lo attribuisce però ad altro giocatore, tale GIACHINO Alessandro, anch’egli espulso per doppia ammonizione e squalificato per una sola gara, ed autore, in realtà, della tentata aggressione all’arbitro. La U.S. NEIVE chiede, quindi, la inversione della entità delle squalifiche e cioè: UNA gara al giocatore PERGOLA Mauro e CINQUE giornate a GIACHINO Alessandro. Il Direttore di gara, nel proprio rapporto, riferisce che, al 20° del secondo tempo, procedeva alla espulsione del giocatore N° 4 GIACHINO Alessandro per doppia ammonizione, mentre, al 29° del secondo tempo, avendo decretato la espulsione del N° 9, PERGOLA Mauro, per doppia ammonizione, il medesimo lo affrontava in modo violento con l’intenzione di dargli un pugno, ma veniva fermato dai suoi compagni che lo allontanavano con difficoltà. Nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dar credito alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La Commissione disciplinare distrettuale, dopo avere, comunque, provveduto ad interpellare telefonicamente l’arbitro, il quale ha confermato, senza ombra di dubbio e senza alcuna incertezza, la propria versione dei fatti, ribadendo che l’autore della tentata aggressione è stato il giocatore N° 9 PERGOLA Mauro, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. NEIVE, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per UNA gara inflitta al giocatore GIACHINO Alessandro e quella per CINQUE gare inflitta al giocatore PERGOLA Mauro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it