• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri sig. Teruggi Matteo e De Zordo Luca
Giovanni, collaboratori nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 27 del Regolamento del
Settore Tecnico, Mangiaracina Ignazio, presidente nella stagione 2009-2010 della ASD
SUNESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38
comma 1 delle NOIF, della ASD SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente
e collaboratori
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri sig. Teruggi Matteo e De Zordo Luca
Giovanni, collaboratori nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 27 del Regolamento del
Settore Tecnico, Mangiaracina Ignazio, presidente nella stagione 2009-2010 della ASD
SUNESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38
comma 1 delle NOIF, della ASD SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente
e collaboratori
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26.4.2011, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione
Disciplinare i sigg.ri Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni per avere svolto attività di
preparatori atletici della ASD Sunese nella stagione sportiva 2009-2010 senza essere tesserati per
tale società ed in assenza di abilitazione a tale attività; deferiva altresì il sig. Mangiaracina Ignazio,
presidente della ASD Sunese nella stessa stagione sportiva, per avere consentito al sig. Parolini
Maurizio di svolgere attività di allenatore nel periodo dal 7.7.09 al 16.11.09 senza essere tesserato
per tale società e per avere consentito ai sigg.ri Teruggi e De Zordo di svolgere attività di
preparatori atletici in assenza di tesseramento; deferiva inoltre la ASD Sunese per responsabilità
diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Presidente, al proprio tecnico ed ai propri
collaboratori.
All’udienza del 10.6.2011, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva l’avv. Carpenteri in
rappresentanza della Procura Federale, mentre non comparivano gli altri deferiti.
Pag. del 13 Comunicato n. 82
Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni
dell’inibizione per mesi tre ai sigg.ri Teruggi e De Zordo, dell’inibizione per mesi 6 al sig.
Mangiaracina, dell’ammenda di € 1.500,00 alla società Sunese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che:
-I sigg.ri Teruggi e De Zordo hanno svolto attività di preparatori atletici per la società Sunese nella
stagione sportiva 2009-2010 senza essere tesserati e senza l’abilitazione prescritta dall’art. 27 del
Regolamento del Settore Tecnico; la circostanza è stata ammessa dagli stessi deferiti nelle
dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini nell’ambito dell’istruttoria svolta al fine di accertare i non
corretti comportamenti tenuti nei loro confronti dal sig. Parolini;
-Il sig. Parolini ha svolto attività di allenatore della Sunese quale responsabile della prima squadra
dal 7.7.2009 sino al suo esonero intervenuto in data 16.11.2009, in assenza di tesseramento.
La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le responsabilità
per i fatti ascritti ai sigg.ri Teruggi e De Zordo, in violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 CGS in
relazione a quanto previsto all’art. 27 del Settore Tecnico; ritiene altresì responsabile il sig.
Mangiaracina Ignazio quale presidente della Sunese della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in
riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF (che prevede l’obbligo per i tecnici di richiedere il
tesseramento per la società per la quale intendono prestare la loro attività), per avere utilizzato un
allenatore privo di tesseramento e due preparatori atletici privi di tesseramento e dei requisiti
previsti dal Regolamento del Settore Tecnico.
Dalla responsabilità dei soggetti sopra sopra indicati, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., ne
consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società Sunese, alla quale gli stessi
appartenevano o con la quale comunque collaboravano all’epoca dei fatti.
In base alle suesposte argomentazioni, tenuto conto del grado di responsabilità di ciascun deferito
nella commissione degli illeciti contestati, la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
-Commina ai sigg.ri Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni la sanzione dell’inibizione per mesi
tre, ovverosia fino al 21.9.2011.
-Commina al sig. Mangiaracina Ignazio, presidente della ASD SUNESE all’epoca dei fatti la
sanzione dell’inibizione per mesi sei, ovverosia fino al 21.12.2011.
-Commina alla A.S.D. SUNESE la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri sig. Teruggi Matteo e De Zordo Luca
Giovanni, collaboratori nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 27 del Regolamento del
Settore Tecnico, Mangiaracina Ignazio, presidente nella stagione 2009-2010 della ASD
SUNESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38
comma 1 delle NOIF, della ASD SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente
e collaboratori"