COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO – A.S.D. REAL LEVANTE del 21 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. REAL LEVANTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e squalifica calciatori MILANI Antonio, PALLONE Ferdinando, SANTERAMO Simone, SCARAMUZZI Daniele Nicola, TRAVERSA Saverio e PASTORESSA Luca di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 52 del 26/05/2011 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO - A.S.D. REAL LEVANTE del 21 Maggio 2011. (Reclamo
della società A.S.D. REAL LEVANTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e squalifica calciatori MILANI Antonio,
PALLONE Ferdinando, SANTERAMO Simone, SCARAMUZZI Daniele Nicola, TRAVERSA Saverio e
PASTORESSA Luca di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 52 del 26/05/2011 della
Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che i calciatori MILANI Antonio, PALLONE Ferdinando, SANTERAMO Simone, SCARAMUZZI
Daniele Nicola, TRAVERSA Saverio e PASTORESSA Luca hanno inequivocabilmente partecipato alla
rissa fra calciatori di entrambe le squadre così determinando la sospensione definitiva della gara in
epigrafe citata;
considerato che sulla base di quanto riferito dall’arbitro la rissa è consistita in spinte e calci reciproci fra
calciatori senza il verificarsi di particolari casi di violenza;
ritenuto pertanto che posso ritenersi adeguatamente puniti i calciatori MILANI Antonio, PALLONE
Ferdinando, SANTERAMO Simone, SCARAMUZZI Daniele Nicola e TRAVERSA Saverio fino al
31/12/2011 e al capitano PASTORESSA Luca, per la sua qualità citata, fino al 31/1/2012
P.Q.M.
DELIBERA
1) Ridursi al 31/12/2011 la squalifica inflitta ai calciatori MILANI Antonio, PALLONE Ferdinando,
SANTERAMO Simone, SCARAMUZZI Daniele Nicola e TRAVERSA Saverio;
2) Ridursi al 31/1/2012 la squalifica inflitta al calciatore PASTORESSA Luca;
3) confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
4) Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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