COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : A.S.D. PONTEVECCHIO SRL per rispondere: a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava tesserato come allenatore.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : A.S.D. PONTEVECCHIO SRL per rispondere: a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava tesserato come allenatore. FATTO Con provvedimento nr. 4229/112/ pf 09 10/MS/vdb del 22.01.2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Pontevecchio srl per rispondere dell’addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 8 luglio 2010 era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Per la società deferita era presente il vice presidente Bosoli Raimondo, munito di poteri di rappresentanza. Preliminarmente le parti dichiarano di avere concordato, ex art 23 C.G.S., e con riferimento alla violazione per cui si procede, la sanzione di Euro 200,00, giusto verbale depositato. Preso atto di quanto sopra, ritiene questa Commissione corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, e la congruità della sanzione concordata, nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica a carico della A.S.D. PONTEVECCHIO SRL la sanzione di Euro 200,00 di ammenda. Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di: 1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali 2) SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4 comma 2 C.G.S., in relazione agli addebiti contestati al suo dirigente, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art 5 stesso codice. FATTO Con provvedimento nr. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza dell’8 luglio 2010 era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava al deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità dei deferiti, e l’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione a carico del dirigente della A.S.D. TODI, Battisti Mariano, e Euro 1.000,00 di ammenda a carico della società. Nessuno è comparso per i deferiti; la richiesta di differimento della udienza avanzata dai medesimi con fax 8.7.10, generica e non documentata, veniva rigettata stante anche l’opposizione formalizzata dal rappresentante della Procura in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti per cui è stato disposto il deferimento si riferiscono ad una intervista, rilasciata dal Presidente della società deferita, pubblicata su due quotidiani locali in data 11.1.2010 (Corriere dell’Umbria e Giornale dell’Umbria), nelle quali vengono riportate, tra virgolette, le dichiarazioni rilasciate dal Battisti al termine della gara Bastia / Todi del 10.01.2010, con le quali si affermativa che gli arbitri erano “manovrati” dal “Palazzo”. Pacifico e non contestato risulta il contenuto della intervista e le frasi attribuite al dirigente della A.S.D. TODI. Ritiene questa Commissione che il tenore delle frasi contestate è sicuramente lesivo della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali, e perciò contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza sportiva che debbono contraddistinguere i tesserati, anche nei momenti in cui essi intendono avanzare critiche nei confronti di organi federali. Le frasi contestate, viceversa, tendono semplicemente a fomentare motivi di sospetto sull’operato degli organi federali. Ciò posto, va tuttavia considerato che, come riportato negli articoli giornalistici, si è trattato di frasi pronunciate a caldo al termine della gara, in contestazione per alcune decisioni arbitrali, tendenti ad esprimere un atteggiamento protestatario, sicuramente non conforme ai principi dell’art 1 C.G.S., ma senza riferimenti specifici a fatti o persone che possano far ritenere congrue le richieste così come formalizzate dalla Procura Federale. Nel caso di specie, per le considerazioni di cui sopra, le sanzioni possono essere limitate a giorni 15 di inibizione a carico del dirigente deferito, ed Euro 800,00 di multa a carico della società, che non risulta in alcun modo aver smentito o stemperato le dichiarazioni incriminate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale della FIGC, applica: 1) a carico del dirigente della A.S.D. TODI, Battisti Mariano, la inibizione di gg 15. 2) a carico della A.S.D. TODI l’ammenda di Euro 800,00.
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