COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI, in riferimento alla gara Nuova Tre Monti – Ramazzano disputata a Castel dell’aquila il 13.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 88 del Comitato Regionale Umbria del 16.02.2011, pubblicata in pari data, per: – la squalifica dell’allenatore Proietti Michele fino al 04.03.2011; – la squalifica del calciatore Montecchiani Paolo per 9 giornate di gara;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI, in riferimento alla gara Nuova Tre Monti – Ramazzano disputata a Castel dell’aquila il 13.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 88 del Comitato Regionale Umbria del 16.02.2011, pubblicata in pari data, per: - la squalifica dell’allenatore Proietti Michele fino al 04.03.2011; - la squalifica del calciatore Montecchiani Paolo per 9 giornate di gara; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 16.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI, chiedendo la riduzione delle sanzioni suddette inflitte dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro; era presente il Presidente della Società reclamante. motivi della decisione Preliminarmente la Commissione prende atto della rinuncia della Società reclamante al ricorso relativamente alla posizione del Sig. Michele Proietti, atteso che la squalifica è stata ormai scontata dallo stesso. Relativamente alla posizione del calciatore Paolo Montecchiani, si deve rilevare che il contatto con l’arbitro, comportamento sicuramente riprovevole, non sembra aver assunto connotato di particolare violenza, dovendo ricondursi più ad una scomposta protesta che ad un colpo indirizzato in maniera intenzionale; il calciatore ha inoltre pronunciato a fine gara una frase dal tenore minaccioso all’indirizzo dell’arbitro. Il comportamento complessivamente tenuto dal Sig. Montecchiani va quindi adeguatamente sanzionato; la Commissione ritiene tuttavia equo contenere la squalifica in sette giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale: - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Paolo Montecchiani a sette giornate effettive di gara; - conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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