COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI, in riferimento alla gara Nuova Tre Monti – Ramazzano disputata a Castel dell’aquila il 13.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 88 del Comitato Regionale Umbria del 16.02.2011, pubblicata in pari data, per: – la squalifica dell’allenatore Proietti Michele fino al 04.03.2011; – la squalifica del calciatore Montecchiani Paolo per 9 giornate di gara;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
Nel reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI, in riferimento alla
gara Nuova Tre Monti – Ramazzano disputata a Castel dell’aquila il 13.02.2011, avverso la
decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 88 del Comitato Regionale Umbria del
16.02.2011, pubblicata in pari data, per:
- la squalifica dell’allenatore Proietti Michele fino al 04.03.2011;
- la squalifica del calciatore Montecchiani Paolo per 9 giornate di gara;
HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 16.03.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI,
chiedendo la riduzione delle sanzioni suddette inflitte dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro; era presente il
Presidente della Società reclamante.
motivi della decisione
Preliminarmente la Commissione prende atto della rinuncia della Società reclamante al ricorso
relativamente alla posizione del Sig. Michele Proietti, atteso che la squalifica è stata ormai
scontata dallo stesso.
Relativamente alla posizione del calciatore Paolo Montecchiani, si deve rilevare che il contatto con
l’arbitro, comportamento sicuramente riprovevole, non sembra aver assunto connotato di
particolare violenza, dovendo ricondursi più ad una scomposta protesta che ad un colpo indirizzato
in maniera intenzionale; il calciatore ha inoltre pronunciato a fine gara una frase dal tenore
minaccioso all’indirizzo dell’arbitro.
Il comportamento complessivamente tenuto dal Sig. Montecchiani va quindi adeguatamente
sanzionato; la Commissione ritiene tuttavia equo contenere la squalifica in sette giornate effettive
di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale:
- riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Paolo Montecchiani a sette giornate effettive di gara;
- conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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