COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – VIS PRETOLA DISPUTATA AD ELLERA IL 20.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA; PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 DEL CALCIATORE SALCI MATTEO .
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ELLERA – VIS PRETOLA DISPUTATA AD ELLERA IL 20.02.2011, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA; PER LA
SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 DEL CALCIATORE SALCI MATTEO .
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, nonchè il rappresentante dell’A.I.A. Sig. Luigi Leucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i fatti dal medesimo
descritti nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Matteo Salci.
In particolare l’arbitro ha ribadito lo sputo lanciato dal Salci al volto di un calciatore avversario
nonché l’assenza di provocazioni subite dal medesimo Salci, specificando altresì di aver decretato
l’espulsione di quest’ultimo dopo lo sputo solo in quanto non vi è stato tempo sufficiente per
notificare tale provvedimento a seguito del violento calcio precedentemente inferto dal Salci ad un
giocatore avversario, gesto quest’ultimo già di per se meritevole dell’espulsione.
La sanzione inflitta dal G.S. appare equa rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole di
integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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