COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRIFOPONTE TORGIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GA SGL CARBON CALCIO – GRIFOPONTE TORGIANO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 06.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER LA SQUALIFICA FINO AL 21/04/2011 DELL’ALLENATORE MONTECUCCO ANDREA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRIFOPONTE TORGIANO, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA GA SGL CARBON CALCIO – GRIFOPONTE TORGIANO DISPUTATA A NARNI
SCALO IL 06.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI
DATA, PER LA SQUALIFICA FINO AL 21/04/2011 DELL’ALLENATORE MONTECUCCO
ANDREA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi
Leucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal referto arbitrale emerge che il comportamento contestato all’allenatore Montecucco Andrea si
è concretizzato esclusivamente in offese.
Si ritiene conseguentemente più congrua, rispetto a tali fatti, contenere la sanzione inflitta dal G.S.
nella squalifica fino al 31/03/2011.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto la società Grifoponte Torgiano, riduce la squalifica
dell’allenatore fino al 31/03/2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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