COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (Delegazione Distrettuale di Città di Castello) Nel reclamo proposto dalla Società Polisportiva Sulpizia in riferimento alla gara Sulpizia – Vis Pretola Calcio disputata a Pieve Santo Stefano il 06.03.2011, avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel C.U. N. 24 della delegazione distrettuale di Città di Castello, datata 09.03.2011, pubblicata in pari data. •PER L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE POLIZIANI STEFANO FINO AL 30/06/2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALE
(Delegazione Distrettuale di Città di Castello)
Nel reclamo proposto dalla Società Polisportiva Sulpizia in riferimento alla gara Sulpizia - Vis
Pretola Calcio disputata a Pieve Santo Stefano il 06.03.2011, avverso la decisione del giudice
sportivo riportata nel C.U. N. 24 della delegazione distrettuale di Città di Castello, datata
09.03.2011, pubblicata in pari data.
PER L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE POLIZIANI STEFANO FINO AL 30/06/2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2011, la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei termini proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo la riduzione dell’inibizione
al dirigente Poliziani Stefano.
Alla fissata riunione non era presente l’arbitro della gara, né era presente la Società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione agli atti la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai
fatti addebitati al dirigente Poliziani Stefano.
La sanzione del G.S. è pertanto meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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