COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – TIGROTTI MORRA DISPUTATA A GUBBIO IL 10/04/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.115 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 13.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA PER NR.3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE PROVVEDI GIUSEPPE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA REAL PADULE – TIGROTTI MORRA DISPUTATA A GUBBIO IL 10/04/2011 AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.115 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DATATA 13.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA PER NR.3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE PROVVEDI GIUSEPPE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’odierna audizione del direttore di gara lo stesso ha negato tassativamente di aver riportato
frasi offensive e denigratorie all’indirizzo della squadra del Real Padule; ha altresì confermato di
essere stato offeso ed avuto un comportamento calunnioso ed irriguardoso da parte del calciatore
Provvedi Giuseppe.
Tutto ciò premesso visto anche la mancanza di validi sostegni difensivi a tutela del reclamo,
questa Commissione ritiene congrua la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Provvedi Giuseppe e
pertanto respinge il reclamo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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