COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA GUIDOBALDI SAURO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI – MANTIGNANA DISPUTATA A RIGALI IL 19/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.65 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE GUIDOBALDI SAURO FINO AL 30/06/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA GUIDOBALDI SAURO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI - MANTIGNANA DISPUTATA A RIGALI IL 19/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.65 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE GUIDOBALDI SAURO FINO AL 30/06/2012. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente Guidobaldi Sauro, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto già descritto in referto circa il comportamento offensivo tenuto nei suoi confronti dal dirigente Guidobaldi Sauro alla fine della partita. L’arbitro ha inoltre specificato di essere certo che sia stato proprio il Guidobaldi l’autore del lancio del pallone al suo indirizzo all’interno degli spogliatoi, verificatosi sempre al termine della partita. Ferma restando la deprecabilità del comportamento posto in essere dal suddetto dirigente, che nell’occasione svolgeva le funzioni di assistente dell’arbitro, considerata l’assenza di pregiudizi all’integrità fisica del direttore di gara in conseguenza della pallonata ricevuta, la Commissione ritiene equa una riduzione della inibizione fino al 31/12/2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Guidobaldi Sauro fino al 31/12/2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it