COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS MONTECORONA – BASTIA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 03/04/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.111 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 INFLITTA AL CALCIATORE AMONA ROCH VAN.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TIBERIS MONTECORONA - BASTIA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 03/04/2011
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.111 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 INFLITTA AL CALCIATORE AMONA ROCH VAN.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
ALLA FISSATA RIUNIONE non era presente l’arbitro della gara, ma solo la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comportamento posto in essere dal calciatore AMONA ROCH VAN è stato mosso da una
reazione istintiva che si è consumata in un unico contesto senza reiterazione alcuna.
Per questo motivo, fermo restando la gravità del comportamento, riteniamo che la sanzione inflitta
dal G.S. possa essere contenuta fino al 10/06/2011.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore
AMONA ROCH VAN, fino al 10/06/2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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