COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD S. SABINA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €.200,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ASD S. SABINA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 27/03/2011
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER AMMENDA DI €.200,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentate AIA Luigi
Leucci. Non era presente la società reclamante.
FATTO
Avverso la sanzione in oggetto proponeva reclamo la ASD Santa Sabina evidenziando che, sia per
il risultato conseguito sul campo, sia per l’andamento della gara, nessuno dei propri sostenitori
aveva alcun motivo per rendersi protagonista delle offese e minacce all’arbitro, e che il
responsabile non poteva appartenere all’altra squadra, i calciatori della quale avevano avuto modo
di protestare soprattutto dopo l’azione del goal subito.
L’arbitro della gara, richiesto di chiarimenti, ha potuto precisare che l’unico elemento a
disposizione per identificare l’appartenenza del soggetto resosi protagonista delle offese e
minacce, soprattutto a fine gara, risiedeva nel fatto che costui, per tale ultimo gesto, veniva
redarguito da un calciatore della squadra ospitante. Ha quindi confermato che, durante la gara, gli
unici calciatori dai quali aveva ricevuto proteste appartenessero alla squadra San Marco Juventina
e non a quella reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Commissione, soprattutto grazie alle precisazioni fornite dall’arbitro, che
effettivamente sorgono legittimi dubbi sull’appartenenza alla tifoseria della squadra reclamante
dello spettatore resosi protagonista delle offese e minacce rivolte dagli spalti nei confronti
dell’arbitro.
PQM
Accoglie il reclamo e per l’effetto annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla ASD Santa
Sabina.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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