COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – CASCIA DISPUTATA A STRONCONE IL 19/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 INFLITTA AL CALCIATORE BEVILACQUA SIMONE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA STRONCONE - CASCIA DISPUTATA A STRONCONE IL 19/03/2011 AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 INFLITTA AL CALCIATORE BEVILACQUA SIMONE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo in via principale
l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. ed in via subordinata la riduzione della predetta
sanzione.
ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. Era altresì
presente il rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del fascicolo, letto il reclamo ed all’esito dell’audizione dell’arbitro e della società
reclamante la Commissione osserva quanto segue.
Il direttore di gara nel corso della sua audizione ha testualmente precisato e dichiarato che “ a
seguito di una mia ammonizione il calciatore protestava rivolgendomi le frasi offensive riportate nel
referto, esibivo il cartellino rosso ed a quel punto il Bevilacqua mi appoggiava le mani sul petto
senza violenza e poi si avvicinava alla mia fronte e mi colpiva con la testa provocandomi solo
temporaneo dolore; potevo riprendere il gioco tranquillamente”.
Alla luce di quanto precede, ferma e impregiudicata l’oggettiva gravità dell’episodio e quindi della
condotta posta in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara, la Commissione ritiene
comunque equo contenere la sanzione nella squalifica al calciatore Bevilacqua fino al 31/12/2012,
in ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro, dai quali si evince che il comportamento tenuto dal
Bevilacqua non ha provocato conseguenze alla sua persona, né ha impedito la prosecuzione della
direzione arbitrale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore
Bevilacqua Simone al 31/12/2012.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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