COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 A.S.D. – SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22/01/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI LUIGI FINO AL 30.06.2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 A.S.D. - SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22/01/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI LUIGI FINO AL 30.06.2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Tatangelo Alberto. Seppur convocata non era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato il rapporto di gara, nonché quanto dallo stesso dichiarato in occasione della precedente audizione; lo stesso ha, altresì, ribadito di aver subito un violento colpo allo stinco con i tacchetti della scarpa destra di uno dei calciatori che l’avevano accerchiato, colpo che gli procurava intenso dolore e che lo stesso ha confermato essere stato volontario e ciò anche in considerazione delle modalità con le quali è stato inferto. L’arbitro ha altresì precisato che il calciatore espulso dichiarava di non essere stato l’autore del reato, ma né lui, né l’allenatore, nonostante le richieste dell’arbitro, indicavano il vero autore del gesto. In considerazione della volontarietà del calcio inferto dal calciatore Marinelli Luigi, del contegno del calciatore originariamente espulso Albarelli Andrea, di quello dell’allenatore nonchè del reale autore del gesto, il quale non si è subito palesato, ma si è dichiarato colpevole del gesto solo successivamente alla squalifica inflitta al compagno di squadra innocente, questa Commissione ritiene congrua e commisurata alla gravità della condotta posta in essere la sanzione inflitta. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it