COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO – REAL VIRTUS DISPUTATA A BASTARDO IL 01/05/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.123 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE MARCANTONINI ANDREA FINO AL 04/06/2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO – REAL VIRTUS DISPUTATA A BASTARDO IL 01/05/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.123 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE MARCANTONINI ANDREA FINO AL 04/06/2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente questa Commissione che il reclamo della società Real Virtus per la squalifica inflitta dal G.S. nei confronti del proprio allenatore Marcantonini Andrea fino al 04/06/2011, deve essere dichiarato inammissibile in quanto, secondo il disposto dell’art. 45 comma 3/a del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche irrogate a dirigenti, tecnici e massaggiatori fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. Infatti al suddetto allenatore il G.S. ha inflitto un mese di squalifica fino al 04/06/2011 con il C.U. del 04/05/2011 pubblicato lo stesso giorno. Di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Virtus. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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