COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TEVERE – BASTIA 1924 DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 17/04/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE LOMBARDI GRAZIANO FINO AL 30/06/2011; L’AMMENDA DI €. 800,00; LA PERDITA DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TEVERE - BASTIA 1924 DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 17/04/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE LOMBARDI GRAZIANO FINO AL 30/06/2011; L’AMMENDA DI €. 800,00; LA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo l’annullamento delle decisioni. All’udienza era presente l’arbitro della gara assistito dal sig. Leucci Luigi, nonché la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la società reclamante che la decisione di ritirare la propria squadra è stata adottata esclusivamente per il clima generatosi in seguito ai ripetuti atteggiamenti razzisti posti in essere dai tifosi della squadra avversaria all’indirizzo del proprio calciatore di colore (numero 8) e dal conseguente tafferuglio tra le due tifoserie. Il Direttore di gara ha, effettivamente, confermato che durante la partita il giocatore n.8 del Bastia è stato ripetutamente offeso con cori di stampo razzista, tant’è che durante il primo tempo la gara era già stata sospesa per tale motivo. Altro analogo episodio si è verificato al trentesimo del secondo tempo circa, in occasione della sostituzione del calciatore n.8, allorchè costui è stato nuovamente insultato dal pubblico e tra gli spalti si è verificata una rissa fra le opposte tifoserie, composta sostanzialmente dai genitori dei giocatori in campo. Il Direttore di gara ha, altresì, specificato che a seguito degli episodi di cui sopra i calciatori delle due squadre hanno iniziato ad innervosirsi, seguendo meno la partita, guardando verso gli spalti e commettendo più falli, aggiungendo che lui stesso avrebbe interrotto definitivamente la gara se la situazione non fosse tornata immediatamente alla normalità, posto che il tentativo in tal senso svolto dai calciatori non aveva sortito effetto (i calciatori infatti si erano tutti diretti verso la rete di recinzione per tranquillizzare i loro genitori sugli spalti). In tale contesto, la decisione della Società Bastia di ritirare la squadra non può essere ritenuta, ad avviso di questa Commissione, un comportamento posto in essere in violazione delle norme, quanto piuttosto una decisione legittima adottata al fine di preservare i giovani giocatori dall’indecoroso spettacolo in cui costoro, loro malgrado, si trovavano coinvolti unitamente ai giocatori avversari. Ciò è tanto vero che, come detto, il direttore di gara avrebbe lui stesso decretato la fine della partita non sussistendo i presupposti per la prosecuzione, per cui la decisione della Società ha, di fatto, semplicemente anticipato quella dell’arbitro. Quanto sopra induce questa Commissione a ritenere la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui all’Art.17 Comma 4 C.G.S., ovvero la eccezionalità dell’episodio tale da giustificare la deroga al generale principio per cui solo il Direttore di gara può decretare la sospensione della partita. P.Q.M. In accoglimento del reclamo annulla tutte le sanzioni inflitte dal G.S. e dispone la ripetizione della gara, dando mandato ai competenti organi di fissarne le modalità. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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