COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 06/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI (PAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. PIOSINA ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO – PIOSINA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 30/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 01.06.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 06/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI (PAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. PIOSINA ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO - PIOSINA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 30/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 01.06.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo società G.S. Piosina ASD, chiedendo l’annullamento della decisione del G.S. con ripristino del risultato maturato sul campo, e conseguente all’utilizzo del calciatore Zangarelli Enrico che risultava squalificato a seguito della quarta ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato. Eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo originariamente proposto dalla G.S. Riosecco al G.S. in quanto non comunicato ad essa società quale parte contro interessata, nonché nel merito, la legittimità dell’utilizzo del giocatore per la partita di play off ai sensi dell’art. 19 comma 13 C.G.S., che prevede, per le gare di play off, la inefficacia delle ammonizioni irrogate in campionato. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alla questione preliminare circa la mancata comunicazione del reclamo al G.S. da parte della società Riosecco, l’eccezione non può essere accolta in quanto è agli atti la prova che la medesima ha provveduto all’inoltro alla società contro interessata tramite l’indirizzo e-mail: lucast75@libero.it, corrispondente a quello indicato dalla società G.S. Piosina Calcio nella domanda di iscrizione. Nel merito il reclamo è infondato. Recita infatti l’art.19 comma 13 C.G.S., così modificato rispetto alla precedente versione che poteva venire interpretata secondo quanto dedotto dalla reclamante, che solo le ammonizioni riportate nelle gare di campionato non hanno effetti nelle gare di play off, ma non certo le squalifiche che derivano dalle ammonizioni maturate nel corso del campionato. L’art. 19 comma 13 parla infatti di ammonizioni e non di squalifiche, intendendo pertanto che non si computano le ammonizioni ricevute in campionato ai fini dei cumuli previsti per le partite di play off. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it