COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C..

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C.. affinché rispondano: il primo della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 nonché la violazione del divieto di cui all’art. 5 del C.G.S. per avere, mediante le espressioni contenute nella lettera sopra citata e meglio riportata nella parte motivata, espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara A.S.D. San Marco Juventina F.C.- Voluntas Spoleto del 29 novembre 2009 (Campionato Eccellenza- Promozione) ed in generale nei confronti dell’intera classe arbitrale, gettando così discredito sull’istituzione federale, ledendone il prestigio e la credibilità; la seconda della violazione di cui all’art.4 comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. F A T T O Con provvedimento nr. 7394/862 pf 09-10 /MS/vdb, datato 4 maggio 2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza di trattazione del 16/9/2010 era presente il Dott. Dario Perugini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Per gli incolpati, era presente il sig. Michele DI GIANNANTONIO in proprio e quale Presidente della A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. Le parti come da separato verbale così concludono : Il rappresentante della Procura Federale, nel merito conclude per l’applicazione delle seguenti sanzioni: MICHELE DI GIANNANTONIO 3 mesi di inibizione; A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. euro 2.000,00 di ammenda; Il sig. Michele DI GIANNANTONIO per il proscioglimento dall’incolpazione contestata. F A T T O La Commissione rileva come il presente procedimento prenda le mosse dalla nota a firma del Presidente del C.R. Umbria Dott. Luigi Repace., con cui veniva trasmessa alla Procura Federale la nota del Presidente della Sezione AIA presso il C.R. Umbria nonché lettera allegata inviata dalla A.S.D. San Marco Juventina del 2 dicembre 2009 a firma del Presidente della Società Michele Di Giannantonio. I fatti per cui è stato disposto il deferimento si riferiscono quindi ad una missiva a firma del Presidente della società deferita il cui contenuto come trascritto nel deferimento mette in discussione la buona fede della classe arbitrale in generale, e in particolare la direzione arbitrale relativa alla gara San Marco Juventina- Voluntas Spoleto del campionato promozione disputata in data 29 novembre 2009. In particolare si legge in atti che il contenuto della lettera riportava tra l’altro le seguenti frasi”…subisce passivamente ogni tipo di ingiustizia, attenzione, non di errore……. Il sistema non funziona! non funziona!.... cominciamo a mettere in discussione la buona fede di qualche mela marcia” La lettera rileva inoltre la Procura Federale veniva inviata per raccomandata al presidente della Sezione Aia presso il Comitato Regionale Umbria e pertanto non vi può essere alcun dubbio circa la provenienza e circa la qualifica di dichiarazione comunque pubblica, in quanto destinata ad essere conosciuta da più persone. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva questa Commissione come risulti pacifico il contenuto delle frasi estrapolate nella missiva e oggetto di deferimento alla luce della documentazione acquisita. Ciò posto devesi preliminarmente verificare se detta lettera raccomandata, così come indirizzata, sia da considerarsi pubblica nei termini previsti dall’art. 5 comma IV del C.G.S. ovvero “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Ad avviso di questa Commissione nella fattispecie difetta il requisito rectius il carattere della pubblicità, in quanto la lettera raccomandata , come risulta dagli atti ufficiali sembrerebbe che sia stata di fatto ricevuta dal solo Dott. Amelia. A ciò si aggiunga che proprio la modalità dell’azione e il mezzo usato dell’invio di una lettera raccomandata non sembra possa rivestire il carattere di una dichiarazione pubblica nei limiti specificati dall’art. 5 comma IV del C.G.S. Difettando quindi questo requisito essenziale ad avviso di questa Commissione l’incolpato deve essere prosciolto dall’addebito contestato di cui all’art. 5 del C.G.S. Ritiene invece questa Commissione che il tenore delle frasi contestate oggetto di deferimento contenute nella lettera raccomandata, anche se doverosamente lette e inserite nel più ampio contenuto della missiva, sia comunque contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità , principi che rivestono doveri e obblighi generali che come recita l’art. 1 del C.G.S. devono essere osservati da società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e da ogni altro soggetto comunque rilevante per l’ordinamento federale. Alla luce di quanto precede la condotta posta in essere dall’ incolpato è sicuramente non conforme ai principi dettati dall’art. 1 C.G.S., ma nel caso di specie, per le considerazioni di cui sopra, si ritiene congruo ridurre le sanzioni richieste e formalizzate dalla Procura Federale in giorni 15 di inibizione a carico del Presidente deferito, ed in € 200,00 a carico della società deferita. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale della F.I.G.C. proscioglie gli incolpati dalla violazione di cui all’art. 5 del C.G.S. e applica : a carico del Presidente della A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C., Michele DI GIANNANTONIO, la inibizione di giorni 15; a carico della A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C., l’ammenda di Euro 200,00.
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