COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : TRELLA Filippo tesserato A.I.A.; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
TRELLA Filippo tesserato A.I.A.;
per rispondere:
delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia
Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A..
FATTO
Con provvedimento nr. 8101/1189pf09-10/SP/ma del 20 maggio 2010, ritualmente
comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale il tesserato A.I.A. Trella Filippo per rispondere dell’addebito in
rubrica contestato.
All’udienza di trattazione del 23 settembre 2010 era presente l’Avv. Andrea Magnanelli in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale si riportava al deferimento
concludendo per il riconoscimento della responsabilità del deferito e l’applicazione della
sanzione di tre mesi di inibizione a carico del tesserato A.I.A. Nessuno era presente per il
deferito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità della memoria depositata
dall’incolpato, sollevata in udienza dalla Procura Federale sul presupposto della sua
tardiva presentazione; ciò in quanto detta memoria risulta depositata in data 17.9.2010 e,
quindi, nel rispetto del termine di 5 giorni di rito.
Ciò posto, occorre esaminare la eccezione di improcedibilità ex art 30 C.G.S., sollevata
nella suddetta memoria, mediante la quale il Trella contesta la giurisdizione di questa
Commissione evidenziando che, per lo stesso fatto, è già sottoposto a giudizio da parte
della Commissione Disciplinare di categoria e sanzionato con provvedimento del
30.7.2010.
Ritiene sul punto questa Commissione di condividere le deduzioni svolte dalla Procura
Federale in merito alla insussistenza della violazione del ne bis in idem, sancito dal
ricordato art 30 C.G.S., richiamando al riguardo il precedente decisionale delle Sezioni
Unite della Corte di Giustizia Federale (Comunicato Ufficiale 247/CGF del 3.5.2010) in
materia di confini tra giurisdizione domestica arbitrale e giurisdizione federale, in base al
quale quest’ultima attrae in generale le condotte poste in essere dagli arbitri la cui
rilevanza non è circoscritta all’interno del settore arbitrale, ma comporti sicure ricadute sul
piano ordinamentale generale o abbia ricadute su soggetti non appartenenti al settore
arbitrale.
Infatti, nel caso in esame, il comportamento addebitato al Trella (irriguardoso nei confronti
del Presidente del CRA Umbria) è sicuramente tale da compromettere un valore
dell’ordinamento di portata esorbitante il solo settore arbitrale. Va quindi affermata la
giurisdizione esclusiva di questa Commissione.
Ciò premesso, ritiene la Commissione che nella lettera inoltrata dall’incolpato al
Presidente del C.R.A. Umbria, pur non essendovi l’attribuzione di fatti specifici e non
trasparendo un intento prettamente offensivo, è comunque ravvisabile la violazione,
seppur tenue, dell’art 1 C.G.S., e più precisamente di quel dovere di rispetto e di
correttezza che sono alla base del rapporto associativo, .
Tali considerazioni consentono di ritenere equa, e commisurata ai fatti, l’applicazione della
inibizione per giorni 15.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria, applica a
carico dell’A.E. Filippo Trella la sanzione della inibizione di giorni 15.
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