COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VENTINELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – JUNIOR ANGELANA DISPUTATA IL 26.09.2010 A SOCCORSO DI MAGIONE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 29.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – Per l’ammenda di €. 700,00; – Per la inibizione fino al 28/10/2010 inflitta al dirigente Trottolini Marco; – Per la squalifica fino al 30/09/2011 inflitta all’assistente di gara Trinari Marco; – Per la squalifica fino al 25/11/2010 inflitta al calciatore Baba Endri.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VENTINELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – JUNIOR ANGELANA DISPUTATA IL 26.09.2010 A SOCCORSO DI MAGIONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 29.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - Per l’ammenda di €. 700,00; - Per la inibizione fino al 28/10/2010 inflitta al dirigente Trottolini Marco; - Per la squalifica fino al 30/09/2011 inflitta all’assistente di gara Trinari Marco; - Per la squalifica fino al 25/11/2010 inflitta al calciatore Baba Endri. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : errata percezione ed interpretazione dei fatti e richiesta di annullamento e/o riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso limitatamente alla inibizione, al dirigente Trottolini Marco, essendo essa non impugnabile ai sensi dell’art.45/3 del C.G.S.. Nella sua audizione, il direttore di gara ha confermato il contenuto del proprio referto, ed in particolare: circa il contegno tenuto dal calciatore Baba Endri, ha precisato che il giocatore si è reso protagonista del gesto gravemente scurrile descritto nel referto, e che tale comportamento (consistito nella ostentazione dei genitali) era rivolto direttamente nei suoi confronti, poiché il calciatore, nel compiere tale gesto, si è posto a pochi metri dall’arbitro guardandolo negli occhi; circa il comportamento tenuto dall’assistente di gara Sig. Trinari Marco, ha precisato che costui è entrato nel terreno di gioco senza autorizzazione in occasione dell’infortunio di un giocatore della propria squadra, e che la lieve ferita al polso è stata provocata dal tentativo di portarlo con lui fuori del campo; circa il contegno tenuto dal pubblico, ha confermato quanto descritto nel referto e riferito del tentativo di alcuni tifosi di impedirgli l’accesso agli spogliatoi, poi riuscito a seguito dell’intervento di alcuni dirigente della squadra ospite. La difesa della società reclamante ha sostanzialmente rappresentato una diversa realtà dei fatti sia per quanto concerne l’episodio relativo al calciatore Baba Endri, sia per quanto concerne l’impedimento all’arbitro di rientrare negli spogliatoi, in quanto i tifosi si trovavano al di là della rete di recinzione mentre davanti allo spogliatoio stazionavano solamente tre dirigenti della squadra ospitante. Ritiene questa Commissione che, dalla valutazione di tutti gli elementi, possa dirsi provata la responsabilità del calciatore Baba Endri per il grave gesto scurrile di cui si è reso protagonista, e che pertanto va confermata la squalifica inflitta dal G.S. - cu 33 / 953 - Per quanto riguarda invece la posizione dell’assistente di gara Trinari Marco, può dirsi accertato che il medesimo ha agito in uno stato di impeto ma senza volontà di attentare all’incolumità dell’arbitro, ciò che induce questa Commissione a ridurre la inibizione (erroneamente indicata dal G.S. come squalifica) a mesi sei. In ordine all’ammenda inflitta alla società, i fatti accertati, e la richiesta di intervento fatta dall’arbitro alle forse dell’ordine, non possono portare a rivedere la sanzione inflitta, sebbene appare credibile la circostanza dedotta dalla società reclamante, ovvero che i tifosi si trovassero al di là della recinzione, in considerazione del fatto che l’arbitro è potuto rientrare negli spogliatoi grazie all’intervento dei dirigenti della squadra ospite. Il comportamento complessivo tenuto dal pubblico e lo stato di concitazione creatosi fa infatti ritenere equa l’ammenda inflitta dal G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Ventinella: dichiarata inammissibile il ricorso avverso la inibizione, del dirigente Trottolini Marco; riduce la inibizione a carico del dirigente Trinari Marco fino al 31/03/2011; Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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