COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 29/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.P.D ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 03.10.2010 A MUGNANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE DELLA BELLA GIUSEPPE PER OTTO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 29/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.P.D ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TRASIMENO 92 – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 03.10.2010 A MUGNANO - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA CALCIATORE DELLA BELLA GIUSEPPE PER OTTO GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.10.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: per la riduzione della
sanzione;
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro, mentre era
presente il Presidente della soc. Romeo menti Sig. Mechelli Umberto.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dal referto di gara si evince che il giocatore Della Bella Giuseppe, espulso per doppia
ammonizione, ha posto in essere atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore
di gara, non connotato però da atteggiamenti violenti, o comportamenti tali da configurare una
reale minaccia.
Appare quindi equo, in ragione di quanto disposto dall’art 19 comma 4 lett a), ridurre la sanzione a
quattro gare di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Romeo Menti, riduce la squalifica inflitta al
giocatore Della Bella Giuseppe a quattro giornate di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO
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