COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – TAVERNELLE DISPUTATA IL 16.10.2010 A VALFABBRICA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE FRONDUTI RICCARDO PER CINQUE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – TAVERNELLE DISPUTATA IL 16.10.2010 A VALFABBRICA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE FRONDUTI RICCARDO PER CINQUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.11.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara; è presente la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato le circostanze compiutamente descritte nel referto, precisando che la reazione del calciatore Fronduti è stata susseguente ad un fallo dal medesimo subito e che la manata con cui il predetto ha colpito l’avversario non è stata di intensità tale da procurare dolore a quest’ultimo, tant’è che il medesimo riprendeva regolarmente il gioco. Tali circostanze inducono questa Commissione, in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art 16 C.G.S., a ritenere equa e commisurata ai fatti (tenuto anche conto che il giocatore si è reso successivamente protagonista di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro) la squalifica per quattro gare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica al giocatore Fronduti Riccardo a quattro giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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