COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – TAVERNELLE DISPUTATA IL 16.10.2010 A VALFABBRICA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE FRONDUTI RICCARDO PER CINQUE GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VALFABBRICA – TAVERNELLE DISPUTATA IL 16.10.2010 A VALFABBRICA - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA CALCIATORE FRONDUTI RICCARDO PER CINQUE GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.11.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara; è
presente la società reclamante.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato le circostanze compiutamente descritte nel referto, precisando
che la reazione del calciatore Fronduti è stata susseguente ad un fallo dal medesimo subito e che
la manata con cui il predetto ha colpito l’avversario non è stata di intensità tale da procurare dolore
a quest’ultimo, tant’è che il medesimo riprendeva regolarmente il gioco.
Tali circostanze inducono questa Commissione, in applicazione delle circostanze attenuanti di cui
all’art 16 C.G.S., a ritenere equa e commisurata ai fatti (tenuto anche conto che il giocatore si è
reso successivamente protagonista di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro) la
squalifica per quattro gare.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica al
giocatore Fronduti Riccardo a quattro giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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