COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – FICULLESE – CAMPIONATO II^ CATEGORIA – DISPUTATA IL 12.12.2010 A TUORO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL C.R.U. DATATO 14.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAN LUCA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TUORO – FICULLESE – CAMPIONATO II^ CATEGORIA - DISPUTATA IL
12.12.2010 A TUORO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 57 DEL C.R.U. DATATO 14.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAN LUCA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.01.2011, la seguente decisione.
In sede di audizione l’arbitro ha confermato la descrizione dell’episodio riportata nel referto di gara,
ribadendo che il calciatore Luca Villan ha colpito volontariamente l’avversario semidisteso a terra
con un calcio allo stomaco; peraltro il direttore di gara ha precisato che il calcio non è stato
violento, tanto che il calciatore colpito ha potuto riprendere il giuoco.
Appare dunque equo e commisurato all’episodio verificatosi contenere la squalifica in quattro
giornate effettive di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta
al calciatore Luca Villan a quattro giornate effettive di gara.
Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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