COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BRAVI MICHELE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI – OLIMPIA MEDIO TEVERE DISPUTATA A PIAN DI PORTO DI TODI IL 12.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BRAVI MICHELE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI - OLIMPIA MEDIO TEVERE DISPUTATA A PIAN DI PORTO DI TODI IL 12.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRAVI MICHELE FINO AL 27.01.2011; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio adducendo i seguenti motivi: riduzione della squalifica. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il reclamante, accompagnato dal genitore. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in ordine al comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Bravi Michele. I fatti sono meritevoli di adeguata sanzione. Considerata la giovanissima età del calciatore si ritiene peraltro equo ridurre la squalifica fino al 20.01.2011. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bravi Michele fino al 20.01.2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it