COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – TRASIMENO DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO DI BASTIA IL 06.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE NUCCIONI ANDREA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO - TRASIMENO DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO DI BASTIA IL 06.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE NUCCIONI ANDREA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. TRASIMENO, chiedendo la riduzione della squalifica, adducendo che l’atteggiamento del proprio calciatore non aveva comportato danni fisici ai giocatori avversari. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base dei referto di gara, unico elemento a disposizione di questa Commissione, corretta e congrua appare la sanzione inflitta dal G.S., atteso che il Nuccioni colpiva con un violento calcio un avversario, episodio dal quale scaturiva una rissa. Non sussiste pertanto alcun elemento da cui si possa ricavare la più mite versione dei fatti rappresentati dalla società reclamante, ed in base alla quale è stata chiesta la riduzione della squalifica. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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