COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ERACLIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MASSA MARTANA – S.ERACLIO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 18.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI CESCA ALESSANDRO, CUDIA FEDERICO, DESANTIS MAMUT WALTER, MARTUCCI MARIO, PER TRE GIORNATE DI GARA CIASCUNO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ERACLIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MASSA MARTANA – S.ERACLIO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 18.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI CESCA ALESSANDRO, CUDIA FEDERICO, DESANTIS MAMUT WALTER, MARTUCCI MARIO, PER TRE GIORNATE DI GARA CIASCUNO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la S. ERACLIO, chiedendo la riduzione delle squalifiche, e deducendo che il comportamento dei propri tesserati poteva qualificarsi reiteratamente protestatario ma non violento. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base dei referto di gara, unico elemento a disposizione di questa Commissione, corretta e congrua appare la sanzione inflitta dal G.S., atteso che i calciatori CESCA ALESSANDRO, CUDIA FEDERICO, DESANTIS MAMUT WALTER e MARTUCCI MARIO si sono resi protagonisti di un comportamento reiteratamente e gravemente offensivo e minaccioso, e così creando una situazione tale da indurre l’arbitro a richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Non sussiste pertanto alcun elemento da cui si possa ricavare la più mite versione dei fatti rappresentati dalla società reclamante, ed in base alla quale è stata chiesta la riduzione delle squalifiche. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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