COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 22/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – S.ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A PONTENUOVO IL 4.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO, DATATA 7.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CENCI ALDO FINO AL 30/06/2011; – PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VULPIANI SIMONE FINO AL 30/06/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 22/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA - S.ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A PONTENUOVO IL 4.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO, DATATA 7.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CENCI ALDO FINO AL 30/06/2011; - PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VULPIANI SIMONE FINO AL 30/06/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Real Deruta, adducendo i seguenti motivi: - riduzione delle squalifiche. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Altresì era presente il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente viene disposta la riunione dei due reclami proposti dalla società. Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto sia in ordine al comportamento posto in essere dal calciatore Vulpiani (che lo colpiva volontariamente alla testa facendolo cadere a terra) che in ordine al comportamento dell’allenatore Cenci (che al termine della gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro esercitando implicite pressioni sull’arbitro stesso). Ciò premesso la Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Vulpiani dal G.S. è sicuramente commisurata al grave atto di violenza dal medesimo posto in essere e come tale meritevole di integrale conferma. Per quanto attiene all’allenatore Cenci si ritiene, per contro, equo ridurre la squalifica fino al 30/05/2011. P.Q.M. In parziale accoglimento dei reclami proposti dalla società A.S.D. Real Deruta, riduce la squalifica all’allenatore Cenci Aldo fino al 30/05/2011. Per il resto conferma la decisione del G.S. e quindi la squalifica del calciatore Vulpiani Simone fino al 30/06/2013. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
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