COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 – FICULLESE DISPUTATA A MUGNANO IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FEDERICI DAVID PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TRASIMENO 92 - FICULLESE DISPUTATA A MUGNANO IL 09.01.2011, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE
VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FEDERICI DAVID PER QUATTRO
GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.01.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S.D. TRASIMENO 92, chiedendo la riduzione della squalifica.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché il rappresentante
della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire in modo puntuale e dettagliato
l’atteggiamento violento tenuto dal calciatore Federici David che per reazione ad un fallo subito da
un proprio compagno afferrava per il collo l’autore del fallo stesso e lo faceva cadere a terra.
La sanzione inflitta dal G.S. appare, pertanto, a parere di questa Commissione equa e
commisurata ai fatti commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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