COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAPOCAVALLO – UNITED PIERANTONIO DISPUTATA A SAN SISTO – PERUGIA IL 28.11.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 28.11.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOGNELLINI LUCA FINO AL 31.12.2013; LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIUCHI SAMUELE PER SEI GIORNATE DI GARA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAPOCAVALLO – UNITED PIERANTONIO DISPUTATA A SAN SISTO - PERUGIA IL 28.11.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 28.11.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOGNELLINI LUCA FINO AL 31.12.2013; LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIUCHI SAMUELE PER SEI GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. UNITED PIERANTONIO, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’A.I.A., il Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il Presidente della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti descritti dal direttore di gara nel proprio referto sono stati confermati dallo stesso in sede di audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare. In particolare l’arbitro ha chiarito che la decisione di interrompere la gara è stata determinata dal dolore causato dai due calci da lui ricevuti al polpaccio e al ginocchio sinistro ad opera del sig. Luca Tognellini, circostanza che gli ha provocato uno stato di stress emotivo incompatibile con la serena prosecuzione della direzione arbitrale. Tale episodio è maturato in seguito all’espulsione del Tognellini, il quale – come ribadito dall’arbitro in sede di audizione - aveva attinto un avversario con uno sputo ed un pugno al volto. La gravità dei comportamenti tenuti dal sig. Tognellini merita pertanto adeguata sanzione, che questa Commissione ritiene tuttavia equo contenere nella squalifica fino al 30.06.2013. Quanto alla condotta del calciatore Samuele Ciuchi, il direttore di gara ha confermato che egli lo ha spintonato al’altezza del petto al fine di impedirgli di avvicinarsi al sig. Tognellini per notificare l’espulsione; la sanzione inflitta dal G.S. appare dunque equa e commisurata alla condotta tenuta dal Ciuchi. Per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara, agli atti non vi è la prova che la Società reclamante abbia inviato copia del reclamo alla A.S.D. CAPOCAVALLO con lettera raccomandata o mezzo equipollente, come imposto dall’art. 46, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva; il motivo di impugnazione relativo alla richiesta di ripetizione della gara deve pertanto ritenersi inammissibile. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale: - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Luca Tognellini fino al 30.06.2013; - conferma la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Samuele Ciuchi; - dichiara inammissibile il motivo di reclamo attinente alla punizione sportiva della perdita della gara per violazione dell’art. 46, 5° comma C.G.S .. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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