COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO – REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 9.01.2011 A PAPIANO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER AMMENDA DI €.500,00 RECIDIVA SPECIFICA PLURIMA; – PER AMMENDA DI €. 150,00; – PER INIBIZIONE DIRIGENTE BINAGLIA GIAMPAOLO FINO AL 30.03.2012; – PER INIBIZIONE DIRIGENTE PAOLONI ANDREA FINO AL 26.02.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO - REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 9.01.2011 A PAPIANO (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER AMMENDA DI €.500,00 RECIDIVA SPECIFICA PLURIMA; - PER AMMENDA DI €. 150,00; - PER INIBIZIONE DIRIGENTE BINAGLIA GIAMPAOLO FINO AL 30.03.2012; - PER INIBIZIONE DIRIGENTE PAOLONI ANDREA FINO AL 26.02.2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni, e contestando in particolare la circostanza che il dirigente Binaglia Gianpaolo si fosse reso protagonista degli addebiti contestati [aver colpito ripetutamente l’arbitro con una lavagnetta]. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita, avendo semplicemente richiesto un confronto con l’arbitro, mezzo istruttorio non consentito nel caso in esame. MOTIVI DELLA DECISIONE Interrogato sul contenuto del referto, e richiesto chiarimenti sugli episodi cosi come ricostruiti nel reclamo, l’arbitro ha integralmente confermato le circostanze indicate nel rapporto di gara e nell’allegato, precisando altresì, riguardo al dirigente Binaglia Gianpaolo, di essere stato effettivamente colpito dal medesimo con una lavagnetta. Precisava altresì che il Binaglia aveva ripetuto tale gesto per due o tre volte procurandogli lieve dolore al petto. Per quanto concerne invece l’atteggiamento tenuto dal dirigente Paoloni Andrea il direttore di gara ha ribadito che il medesimo teneva atteggiamento intimidatorio sia nei suoi confronti, sia nei confronti degli avversari. La gravità di tali episodi non consente, anche tenuto conto del fatto che a fine gara non sono state offerte le scuse di quanto accaduto, di procedere ad una diminuzione della sanzione inflitta dal G.S., che appare congrua e commisurata ai fatti contestati. Parziale accoglimento può essere viceversa riconosciuto in ordine all‘entità delle ammende inflitte [ € 500,00 per indebita presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco e € 150,00 per comportamento offensivo dei dirigenti], atteso che non risultano essersi verificate situazioni di particolare rilievo tali da giustificare l’entità delle sanzioni inflitte dal G.S., e che si ritiene equo ridurre rispettivamente in €.400,00 ed in €.100,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: In parziale accoglimento del reclamo , riduce le sanzioni dell’ammende nella misura di €. 400,00 e di €.100,00. Conferma nel resto le decisioni del G.S.. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it