COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ARCANGELO – PANICALE DISPUTATA IL 09.01.2011 A S.ARCANGELO DI MAGIONE (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO PER QUATTRO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA S. ARCANGELO - PANICALE DISPUTATA IL 09.01.2011 A S.ARCANGELO DI MAGIONE
(PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO PER QUATTRO GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti risulta che il calciatore Scacciatella Alessio, a seguito di pesanti e ripetuti
insulti a lui rivolti dalla tifoseria avversaria, ha reagito sputando verso la tribuna da questa
occupata. Il gesto pare sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, che a parere di questa
commissione può essere contenuta nella squalifica per tre giornate di gare.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al
calciatore Scacciatella Alessio a tre giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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