COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona; A.S.D. Tiberis Montecorona.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona;
A.S.D. Tiberis Montecorona.
per rispondere:
•il primo, della violazione degli artt.62, comma 4 N.O.I.F. e 4, comma 4 C.G.S. per non avere
adottato, quale Presidente della società ospitante, adeguate misure di sicurezza all’interno del
proprio impianto sportivo, soci permettendo che, in occasione della gara A.S.D. TIberis
Montecorona – A.S.D. Valfabbrica del 07/02/2010, estranei si introducessero nello spogliatoio
della squadra ospite, asportando beni e denari dei tesserati di quest’ultima;
•la seconda, della violazione degli art.4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta
dell’operato del proprio Presidente.
FATTO
Con provvedimento nr.1642/1470 pf09 10/MS/vbd del 24 settembre 2010, ritualmente comunicato
alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione del 03/02/2011 era presente l’Avv. Dario Perugini in rappresentanza della
Procura Federale della FIGC.
Era altresì presente per la Società il Sig. Renato Pannacci, assistito dall’Avv. Francesco Marcucci, il
quale ha altresì depositato memoria difensiva; l’Avv. Marcucci ha altresì depositato all’udienza di
trattazione una dichiarazione testimoniale a firma del Sig. Fabio Spaterna, la cui tempestività è stata
contestata dal rappresentante della Procura Federale.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltato il
rappresentante della Società e il suo difensore ed esaminati gli atti, fatta esclusione per la citata
dichiarazione testimoniale che deve ritenersi tardivamente prodotta, la Commissione ritiene quanto
segue.
Il fatto storico consistente nell’avvenuta sottrazione di denaro e oggetti all’interno dello spogliatoio
riservato alla squadra ospite – al di là dell’esatta quantificazione del pregiudizio subito dagli atleti
dell’A.S.D. Valfabbrica, che in questa sede non rileva - risulta sufficientemente documentato in
virtù dell’immediatezza della denuncia e del fatto che anche la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno
constatato l’accaduto.
Si tratta dunque di accertare la sussistenza o meno di responsabilità di tipo omissivo in capo alla
A.S.D. Tiberis Montecorona.
Posto che quest’ultima risulta aver richiesto regolarmente l’intervento della forza pubblica, poi non
presentatasi sul terreno di gioco, si deve tuttavia rilevare che tale comportamento minimo di
diligenza (oltre che di rispetto della normativa di settore) non è stato evidentemente sufficiente ad
evitare l’intrusione da parte di estranei all’interno dello spogliatoio della squadra ospite e il
trafugamento di denaro ed oggetti.
D’altro canto è emerso nel corso dell’istruttoria che la porta dello spogliatoio presentava delle
anomalie di bloccaggio della serratura, cosicché, in assenza della forza pubblica, la semplice
consegna delle chiavi ad un dirigente della A.S.D. Valfabbrica non esimeva la Società ospitante
dall’adozione di ulteriori misure di sicurezza come disposto dall’art. 62, comma 4 della N.O.I.F..
La Commissione ritiene pertanto fondati i motivi di addebito mossi al Sig. Renzo Piccioni Pignani,
Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona, avendo quest’ultimo posto in essere la violazione
dell’art. 62, comma 4 della N.O.I.F. e dell’art. 4, comma 4 del C.G.S..
Sussiste, conseguentemente, anche la responsabilità diretta della Società incolpata ai sensi del 1°
comma dell’art. 4 C.G.S..
Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, appare equo applicare al Presidente della Società, Sig.
Renzo Piccioni Pignani, 15 giorni di inibizione e alla A.S.D. Tiberis Montecorona Euro 700,00 di
ammenda.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
applica al Sig. RENZO PICCIONI PIGNANI, Presidente della A.S.D. TIBERIS
MONTECORONA la sanzione dell’inibizione di giorni quindici;
applica alla A.S.D. TIBERIS MONTECORONA la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00.
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