COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona; A.S.D. Tiberis Montecorona.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona; A.S.D. Tiberis Montecorona. per rispondere: •il primo, della violazione degli artt.62, comma 4 N.O.I.F. e 4, comma 4 C.G.S. per non avere adottato, quale Presidente della società ospitante, adeguate misure di sicurezza all’interno del proprio impianto sportivo, soci permettendo che, in occasione della gara A.S.D. TIberis Montecorona – A.S.D. Valfabbrica del 07/02/2010, estranei si introducessero nello spogliatoio della squadra ospite, asportando beni e denari dei tesserati di quest’ultima; •la seconda, della violazione degli art.4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta dell’operato del proprio Presidente. FATTO Con provvedimento nr.1642/1470 pf09 10/MS/vbd del 24 settembre 2010, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione del 03/02/2011 era presente l’Avv. Dario Perugini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Era altresì presente per la Società il Sig. Renato Pannacci, assistito dall’Avv. Francesco Marcucci, il quale ha altresì depositato memoria difensiva; l’Avv. Marcucci ha altresì depositato all’udienza di trattazione una dichiarazione testimoniale a firma del Sig. Fabio Spaterna, la cui tempestività è stata contestata dal rappresentante della Procura Federale. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltato il rappresentante della Società e il suo difensore ed esaminati gli atti, fatta esclusione per la citata dichiarazione testimoniale che deve ritenersi tardivamente prodotta, la Commissione ritiene quanto segue. Il fatto storico consistente nell’avvenuta sottrazione di denaro e oggetti all’interno dello spogliatoio riservato alla squadra ospite – al di là dell’esatta quantificazione del pregiudizio subito dagli atleti dell’A.S.D. Valfabbrica, che in questa sede non rileva - risulta sufficientemente documentato in virtù dell’immediatezza della denuncia e del fatto che anche la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno constatato l’accaduto. Si tratta dunque di accertare la sussistenza o meno di responsabilità di tipo omissivo in capo alla A.S.D. Tiberis Montecorona. Posto che quest’ultima risulta aver richiesto regolarmente l’intervento della forza pubblica, poi non presentatasi sul terreno di gioco, si deve tuttavia rilevare che tale comportamento minimo di diligenza (oltre che di rispetto della normativa di settore) non è stato evidentemente sufficiente ad evitare l’intrusione da parte di estranei all’interno dello spogliatoio della squadra ospite e il trafugamento di denaro ed oggetti. D’altro canto è emerso nel corso dell’istruttoria che la porta dello spogliatoio presentava delle anomalie di bloccaggio della serratura, cosicché, in assenza della forza pubblica, la semplice consegna delle chiavi ad un dirigente della A.S.D. Valfabbrica non esimeva la Società ospitante dall’adozione di ulteriori misure di sicurezza come disposto dall’art. 62, comma 4 della N.O.I.F.. La Commissione ritiene pertanto fondati i motivi di addebito mossi al Sig. Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona, avendo quest’ultimo posto in essere la violazione dell’art. 62, comma 4 della N.O.I.F. e dell’art. 4, comma 4 del C.G.S.. Sussiste, conseguentemente, anche la responsabilità diretta della Società incolpata ai sensi del 1° comma dell’art. 4 C.G.S.. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, appare equo applicare al Presidente della Società, Sig. Renzo Piccioni Pignani, 15 giorni di inibizione e alla A.S.D. Tiberis Montecorona Euro 700,00 di ammenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: applica al Sig. RENZO PICCIONI PIGNANI, Presidente della A.S.D. TIBERIS MONTECORONA la sanzione dell’inibizione di giorni quindici; applica alla A.S.D. TIBERIS MONTECORONA la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it