COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRESTINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – COLLEPEPE DISPUTATA A TRESTINA IL 16.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MORVIDONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRESTINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – COLLEPEPE DISPUTATA A TRESTINA IL 16.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MORVIDONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Trestina, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Morvidoni Matteo. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Altresì’ era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalle dichiarazioni del direttore di gara rilasciate a questa Commissione si è potuto ricostruire la dinamica dei fatti che hanno condotto all’espulsione del calciatore Morvidoni Matteo, reo di aver colpito un avversario con una manata al volto durante un’azione di gioco. Più precisamente il calciatore Morvidoni che era in possesso di palla, veniva trattenuto da tergo da un avversario e per liberarsi, gesticolando con le braccia, colpiva al volto quest’ultimo. Si è trattato di un gesto compiuto in un unico contesto durante una fase concitata di gioco e tale circostanza induce questa Commissione a sanzionare la condotta del calciatore con una squalifica che può essere contenuta in quattro giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Morvidoni Matteo dal G.S. a quattro giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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