COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRESTINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – COLLEPEPE DISPUTATA A TRESTINA IL 16.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MORVIDONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRESTINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TRESTINA – COLLEPEPE DISPUTATA A TRESTINA IL 16.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DATATA 19.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA AL CALCIATORE MORVIDONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Trestina, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta
al calciatore Morvidoni Matteo. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in
rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Altresì’ era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle dichiarazioni del direttore di gara rilasciate a questa Commissione si è potuto ricostruire la
dinamica dei fatti che hanno condotto all’espulsione del calciatore Morvidoni Matteo, reo di aver
colpito un avversario con una manata al volto durante un’azione di gioco. Più precisamente il
calciatore Morvidoni che era in possesso di palla, veniva trattenuto da tergo da un avversario e per
liberarsi, gesticolando con le braccia, colpiva al volto quest’ultimo. Si è trattato di un gesto
compiuto in un unico contesto durante una fase concitata di gioco e tale circostanza induce questa
Commissione a sanzionare la condotta del calciatore con una squalifica che può essere contenuta
in quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Morvidoni Matteo dal G.S. a
quattro giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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