COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI (COPPA UMBRIA) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTA MARADONA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORIALE SAN BIAGIO / SANTA MARADONA DISPUTATA A CINQUEMIGLIA DI CITTA’ DI CASTELLO IL 29.11.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 03.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA, OLTRE ALLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 100,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
AMATORI (COPPA UMBRIA)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTA MARADONA, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA AMATORIALE SAN BIAGIO / SANTA MARADONA DISPUTATA A CINQUEMIGLIA DI
CITTA’ DI CASTELLO IL 29.11.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA
03.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA
DELLA GARA, OLTRE ALLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ED
AMMENDA DI € 100,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Santa Maradona, chiedendo l’annullamento della
decisione del G.S. adducendo che l’arbitro inizialmente aveva acconsentito a che la dirigenza si
recasse a prendere i cartellini mancanti, per poi, al ritorno dei dirigenti, decidere di non effettuare
la gara per mancata presentazione nei termini di attesa. All’udienza in trattazione era presente
l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. La società reclamante non ha
chiesto di essere sentita. Alla medesima udienza veniva altresì disposta l’acquisizione della
dichiarazione da parte della società contro interessata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminate le dichiarazioni fornite dal direttore di gara in sede di audizione, nonchè la parziale
divergenza di esse con la dichiarazione resa dalla società controinteressata, rileva questa
Commissione che, nel caso di specie, si è verificato un evidente equivoco tra l’arbitro ed i tesserati
della società reclamante, stante il comportamento inizialmente tenuto dal direttore di gara [
acconsenziente alla richiesta di attendere l’arrivo dei cartellini mancanti] e la decisione
successivamente adottata nel momento in cui gli stessi venivano esibiti. La peculiarità della
situazione creatasi, in uno al carattere amatoriale della gara, inducono questa Commissione ad
accogliere il reclamo proposto, attesa altresì la disponibilità in tal senso formalmente manifestata
dalla società San Biagio.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo annulla la decisione del G.S., disponendo la riassegnazione del
punto di penalizzazione e la ripetizione della gara, con mandato ai competenti organi di
fissarne le modalità; con conseguente annullamento dell’ammenda inflitta.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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