COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD LONGOBARDA SELCI LAMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – LONGOBARDA SELCI LAMA DISPUTATA A GUBBIO IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRAGANTI MARCO FINO AL 31.08.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD LONGOBARDA SELCI LAMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – LONGOBARDA SELCI LAMA DISPUTATA A GUBBIO IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRAGANTI MARCO FINO AL 31.08.2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Longobarda Selci Lama, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Braganti Marco, adottata dal G.S. in base ad una valutazione dei fatti discordante dal referto arbitrale. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Era altresì’presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che la squalifica inflitta dal G.S. è stata adottata sulla base di “ violenti spintonamenti”, accompagnati da frasi gravemente offensive, di cui si sarebbe reso protagonista al momento dell’espulsione il calciatore Braganti nei confronti dell’arbitro. Nel suo referto di gara l’arbitro ha riportato invece di essere stato oggetto di spintonamenti e di frasi offensive, senza fare riferimento a gesti di violenza subiti. In sede di audizione il direttore di gara, molto diligentemente, ha confermato quanto descritto nel referto ovvero di essere stato oggetto di semplici spintonamenti [assolutamente privi di violenza] con cui il calciatore tendeva a rafforzare il comportamento protestatario per l’espulsione subita. Ha altresì confermato le frasi offensive ricevute dal citato giocatore nel mentre si allontanava dal terreno di gioco. Tale precisa ricostruzione collima perfettamente con le ragioni esposte dalla società reclamate nella propria istanza. Sulla base di tali considerazioni, non ricorrendo nella fattispecie alcun comportamento violento si ritiene equo infliggere la squalifica di sei giornate al calciatore Braganti, tenuto conto della reiterazione delle offese rivolte all’arbitro. P.Q.M. In riforma del provvedimento del G.S., ed in accoglimento del reclamo, infligge al calciatore Braganti Marco la squalifica per sei giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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