COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING TERNI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A TERNI IL 23.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GAZZANI ALESSIO FINO AL 24.03.2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING TERNI, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA SPORTING TERNI – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A TERNI IL 23.01.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GAZZANI ALESSIO FINO AL
24.03.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Sporting Terni, chiedendo la riduzione della squalifica
inflitta al calciatore Gazzani Alessio. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in
rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Altresì’ era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione il direttore di gara ha puntualmente confermato il referto, precisando che il
calciatore Gazzani Alessio gli ha rivolto offese personali rendendosi, altresì, protagonista degli
episodi di violenza nei confronti di un calciatore avversario. Non può trovare pertanto accoglimento
il reclamo proposto, peraltro genericamente motivato, apparendo la decisione del G.S. congrua e
commisurata alla gravità dei fatti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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