COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TREVANA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVANA – VIGOR SPOLETO DISPUTATA A SELLANO IL 19.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL 23.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GALLI CRISTIANO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TREVANA CALCIO, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA TREVANA – VIGOR SPOLETO DISPUTATA A SELLANO IL
19.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
91 DEL 23.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GALLI CRISTIANO.
HA PRONUNCIATO a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 03.03.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo la riduzione della
squalifica. All’udienza in trattazione nessuno era presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione, appare evidente la condotta irriguardosa posta in
essere dal calciatore all’atto della notifica dell’espulsione per doppia ammonizione. Essendo la
sanzione contenuta nei limiti di cui all’art 19 punto 4 lettera a) C.G.S. (la squalifica di tre gare
ricomprende anche quella per un turno per doppia ammonizione), non sussiste alcun motivo per
procedere alla richiesta riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, come in epigrafe composta, rigetta il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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