COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D TURRIS SAN LEO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.P.D TURRIS SAN LEO – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A SAN LEO DI BASTIA IL 06.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 85 DEL 09.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 450,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D TURRIS SAN LEO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.P.D TURRIS SAN LEO – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A SAN LEO DI BASTIA IL 06.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 85 DEL 09.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 450,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, il Sig. Alessio Raspa, nonché il rappresentante dell’A.I.A, Sig. Leucci Luigi. MOTIVI DELLA DECISIONE Presa visione degli atti della gara e all’esito dell’audizione dell’arbitro, il quale ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto, la Commissione osserva che il comportamento tenuto dai sostenitori della A.P.D Turris San Leo giustifica l’applicazione della sanzione dell’ammenda che in relazione al quantum appare congrua in considerazione della recidiva specifica contestata.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, rigetta il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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