COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. VALDIPIERLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / CALZOLARO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 06.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 85 DEL 09.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. VALDIPIERLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / CALZOLARO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 06.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 85 DEL 09.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 250,00. HA PRONUNCIATO a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 03.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo la riduzione della ammenda. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante A.I.A. Leucci Luigi, nonché il Presidente del sodalizio reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Nella sua deposizione, l’arbitro ha confermato integralmente quanto descritto nel referto, precisando comunque di aver potuto, al termine della gara, abbandonare il campo sportivo in completa tranquillità. Tale circostanza, in uno al comportamento tenuto dal Presidente della società reclamante (che ha riconosciuto quanto dichiarato dall’arbitro facendo inoltre presente che la società ha individuato il responsabile in una unica persona del pubblico, richiamandola ad un più consono comportamento), induce questa Commissione a ritenere congruo il contenimento dell’ammenda nella misura di Euro 150.00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, come in epigrafe composta, a parziale accoglimento del reclamo: riduce l’ammenda nei confronti della U.P.D. VALDIPIERLE, determinandola nella misura di Euro 150,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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