• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D POZZO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATLETICO MASSA – POZZO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 09.01.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO
REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL 12.01.2011, PUBBLICATA IN
PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: A) L’AMMENDA DI EURO 250,00
ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2014 DEL
CALCIATORE ANGELELLI DIEGO, LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2014 DEL
DIRIGENTE MOLINARI COSTANTINO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D POZZO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATLETICO MASSA - POZZO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 09.01.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO
REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL 12.01.2011, PUBBLICATA IN
PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: A) L’AMMENDA DI EURO 250,00
ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2014 DEL
CALCIATORE ANGELELLI DIEGO, LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2014 DEL
DIRIGENTE MOLINARI COSTANTINO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo la riduzione delle sanzioni,
ritenute eccessive in riferimento alla entità dei fatti. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro,
assistito dal rappresentante A.I.A. Leucci Luigi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Angelelli Diego, il quale lo colpiva
reiteratamente al petto facendolo indietreggiare nonché lo offendeva ed attingeva di saliva al viso
tentando altresì di afferrarlo al volto, nonché del dirigente Molinari Costantino, da cui riceveva un
violento calcio all’altezza dello stinco che gli procurava una ferita non ancora completamente
guarita. I fatti sopra descritti sono di indubbia gravità ed in quanto tali meritevoli di adeguata
sanzione.
Ritiene peraltro questa Commissione che le sanzioni comminate vadano più adeguatamente
rapportate alla diversità delle condotte le quali, pur - come detto – entrambe gravi, si diversificano
comunque per le conseguenze fisiche subite dal direttore di gara.
Mentre infatti il comportamento del calciatore Angelelli non ha sostanzialmente menomato la
integrità fisica dell’arbitro, viceversa il comportamento del dirigente Molinari ha invece inciso sotto
tale profilo, ed appare ancor più grave se si considera la particolare qualifica nell’occasione rivestita
dal suo autore (assistente di gara).
Ciò induce la Commissione a contenere fino al 31 luglio 2013 la squalifica a carico del calciatore, e,
per contro, ad aumentare la inibizione nei confronti del dirigente fino al 31 dicembre 2014.
Quanto alla entità della ammenda la sentenza del G.S. merita piena conferma, risultando peraltro sul
punto inammissibile la richiesta di audizione di alcune persone presenti alla gara formulata dalla
società reclamante
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
1) Detemina la squalifica al calciatore Angelelli Diego fino al 31 luglio 2013;
2) Determina la inibizione al dirigente Molinari Costantino fino al 31.12.2014.
Conferma nel resto l’impugnata decisione
- DISPONE RESTITUIRMI LA TASSA DI RECLAMO.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D POZZO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATLETICO MASSA – POZZO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 09.01.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO
REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL 12.01.2011, PUBBLICATA IN
PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: A) L’AMMENDA DI EURO 250,00
ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2014 DEL
CALCIATORE ANGELELLI DIEGO, LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2014 DEL
DIRIGENTE MOLINARI COSTANTINO"