COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. DEFERIMENTO DI DI FRANCO ANTONIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. AESERNIA PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 5 C.G.S. PER IL PRIMO E ARTT. 4 E 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2.1. DEFERIMENTO DI DI FRANCO ANTONIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. AESERNIA
PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 5 C.G.S. PER IL PRIMO E ARTT. 4 E 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 27 aprile 2011 con i quali ha deferito DI FRANCO Antonio, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. AESERNIA, nonché la società stessa A.S.D. AESERNIA e vista la regolarità della convocazione per la odierna riunione, dispone procedersi alla trattazione. Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig, Di Franco Antonio, Presidente pro-tempore della società A.S.D. Aesernia.
Viene depositato accordo ex art. 23 C.G.S. sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dal Di Franco Antonio con il quale gli stessi chiedono l'applicazione delle sanzioni concordate della inibizione per mesi due per Di Franco Antonio e della ammenda di euro 350,00 per la società Aesernia.
La C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate,
DISPONE
applicarsi al sig. DI FRANCO Antonio, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Aesernia, la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. AESERNIA la sanzione della ammenda per euro 350,00 con contestuale chiusura del procedimento a carico dei deferiti.
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