COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.2. DEFERIMENTO DI SCINOCCA MICHELE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. US. MILETTO PER VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. PER IL PRIMO E ARTT. 4 E 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.2. DEFERIMENTO DI SCINOCCA MICHELE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. US. MILETTO PER VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. PER IL PRIMO E ARTT. 4 E 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ La Commissione Disciplinare, letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 4 aprile 2011 con i quali ha deferito SCIONOCCA Michele, nella sua qualità di Presidente della U.S. Miletto, nonché la società stessa U.S. MILETTO e vista la regolarità della convocazione per la odierna riunione, dispone procedersi alla trattazione. Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig, Scinocca Michele, Presidente pro-tempore della società U.S. Miletto. Il deferito in sede di audizione in un primo momento ha confermato di aver pronunciato le frasi riportate nel deferimento durante la trasmissione televisiva di una emittente locale, precisando poi che non ricordava esattamente le parole pronunciate, ma era certo di non aver offeso l'onore del Presidente A.I.A. Regionale del Molise. Lo stesso, successivamente, non ha inteso sottoscrivere il verbale di audizione ed ha abbandonato l'aula. Il rappresentante della Procura Federale, ritenute provate le contestazioni dalle risultanze della cassetta agli atti contenente la registrazione della trasmissione, ha concluso con la richiesta di riconoscere la responsabilità dei deferiti e per l'effetto sanzionare con l'inibizione per mesi tre lo Scinocca Michele e con l'ammenda di euro 1.000,00 la società U.S. Miletto. La C.D., visionata la cassetta in questione ed accertato che le frasi riportate negli atti del deferimento sono quelle proferite dallo Scinocca nella trasmissione televisiva dell' 8 novembre 2010, così da ritenere sanzionabile il suddetto nella sua qualità di Presidente della società U.S. Miletto all'epoca dei fatti e della medesima società per responsabilità diretta in merito alle affermazioni fatte dal suo legale rappresentante, quantifica le sanzioni, come indicate nel dispositivo, anche tenendo conto del comportamento irriguardoso verso questo Organo di Giustizia Sportiva tenuto dallo Scinocca nella odierna trattazione. La sanzione della inibizione richiesta dalla Procura Federale appare congrua, mentre va ridotta la sanzione pecuniaria a carico della società che appare eccessiva in merito alla responsabilità conseguente a quanto ascritto al proprio Presidente. P.Q.M. delibera di sanzionare SCINOCCA Michele, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D. US. Miletto, con la inibizione per mesi tre e la società A.S.D. US. MILETTO con l'ammenda di 500,00 euro.
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