COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A. S. D. ROCCAMANDOLFI – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. C.U. N. 107 DEL 26.05.2011: AMMENDA (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO – ROCCAMANDOLFI DEL 22.05.2011 – PLAY OFF 1^ CATEGORIA GIRONE B)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A. S. D. ROCCAMANDOLFI - AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. C.U. N. 107 DEL 26.05.2011: AMMENDA (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO - ROCCAMANDOLFI DEL 22.05.2011 – PLAY OFF 1^ CATEGORIA GIRONE B) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società ricorrente che ha richiesto l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Premesso che gli atti ufficiali costituiscono fonte di prova privilegiata con riguardo alle modalità dei fatti inerenti allo svolgimento delle gare, sono stati acquisiti al presente procedimento, tra gli altri, il rapporto dell'assistente dell'arbitro e quello del commissario di campo. Orbene quest'Organo Giudicante non può fare a meno di rilevare come i citati atti siano di contenuto parzialmente discordante, nel senso che se da un lato il rapporto dell'assistente arbitrale riporta i medesimi fatti posti a fondamento della decisione del G.S., dall'altro il rapporto del commissario di campo attesta la correttezza del comportamento del pubblico prima, durante e dopo la gara nei confronti anche dell'assistente arbitrale. Peraltro, detto rapporto attesta altresì l'assenza della forza pubblica, la cui presenza avrebbe potuto costituire un deterrente con riguardo ad eventuali intemperanze dei tifosi. Ritiene pertanto questa Commissione, per le argomentazioni riportate, di valorizzare anche il rapporto del commissario di campo, oltre che quello dell'assistente arbitrale già considerato dal G.S., e conseguentemente di ridurre la sanzione comminata. P.Q.M. delibera di ridurre la sanzione inflitta alla ricorrente ad euro 100,00 di ammenda. Nulla per la tassa non versata.
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